Art. 7

Condizioni specifiche per gli edulcoranti

In vigore dal 16 dic 2008
Condizioni specifiche per gli edulcoranti Un additivo alimentare può essere incluso nell’elenco comunitario dell’allegato II per la categoria funzionale degli edulcoranti soltanto se ha, oltre a una o più delle funzioni di cui all’, paragrafo 2, anche una o più delle seguenti funzioni: a) sostituire gli zuccheri nella produzione di alimenti a ridotto contenuto calorico, alimenti non cariogeni o alimenti senza zuccheri aggiunti; b) sostituire gli zuccheri qualora ciò consenta di prolungare la durata di conservazione degli alimenti; c) produrre alimenti destinati ad un’alimentazione particolare ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 89/398/CEE.
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