Art. 30
Istituzione degli elenchi comunitari degli additivi alimentari
In vigore dal 16 dic 2008
Istituzione degli elenchi comunitari degli additivi alimentari
1. Gli additivi autorizzati negli alimenti a norma delle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE, quali modificate sulla base dell’ del presente regolamento, e le rispettive condizioni d’uso sono inclusi nell’allegato II del presente regolamento dopo che è stata esaminata la loro conformità ai suoi . Le misure per l’inclusione di questi additivi nell’allegato II, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. L’esame non comprende una nuova valutazione dei rischi effettuata dall’Autorità. Esso è completato entro il 20 gennaio 2011.
Gli additivi alimentari e gli usi non più necessari non sono inseriti nell’allegato II.
2. Gli additivi autorizzati negli additivi alimentari di cui alla direttiva 95/2/CE e le rispettive condizioni d’uso sono inclusi nell’allegato III, parte 1 del presente regolamento dopo che è stata esaminata la loro conformità al suo . Le misure per l’inclusione di questi additivi nell’allegato III, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. L’esame non comprende una nuova valutazione dei rischi effettuata dall’Autorità. Esso è completato entro il 20 gennaio 2011.
Gli additivi alimentari e gli usi non più necessari non sono inseriti nell’allegato III.
3. Gli additivi autorizzati negli aromi alimentari di cui alla direttiva 95/2/CE e le rispettive condizioni d’uso sono inclusi nell’allegato III, parte 4 del presente regolamento dopo che è stata esaminata la loro conformità al suo . Le misure per l’inclusione di questi additivi nell’allegato III, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. L’esame non comprende una nuova valutazione dei rischi effettuata dall’Autorità. Esso è completato entro il 20 gennaio 2011.
Gli additivi alimentari e gli usi non più necessari non sono inseriti nell’allegato III.
4. Le specifiche degli additivi alimentari di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono adottate a norma del regolamento (CE) n. 1331/2008 [che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari]; all’atto dell’inclusione di tali additivi alimentari negli allegati, come disposto in detti paragrafi.
5. Le misure relative ad ogni altra disposizione transitoria appropriata, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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