Art. 31

Misure transitorie

In vigore dal 16 dic 2008
Misure transitorie Fino a quando non sarà completata l’istituzione degli elenchi comunitari degli additivi alimentari di cui all’, gli allegati delle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE sono modificati, se del caso, mediante misure intese a modificare elementi non essenziali di tali direttive, adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 4. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 20 gennaio 2010 e non conformi all’, paragrafo 1, lettera i) e paragrafo 4 possono essere commercializzati fino al corrispondente termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 20 luglio 2010 e non conformi all’ possono essere commercializzati fino al corrispondente termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
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Misure transitorie (Art. 31 Regolamento (UE) 2008/1333) — Testo vigente | Portale Normativo