Art. 29
Finanziamento comunitario delle politiche armonizzate
In vigore dal 16 dic 2008
Finanziamento comunitario delle politiche armonizzate
La base giuridica per il finanziamento delle misure adottate a titolo del presente regolamento è l’articolo 66, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 882/2004.
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