Art. 27

Monitoraggio dell’assunzione di additivi alimentari

In vigore dal 16 dic 2008
Monitoraggio dell’assunzione di additivi alimentari 1.   Gli Stati membri provvedono al monitoraggio del consumo e dell’uso degli additivi alimentari con un approccio basato sui rischi e comunicano alla Commissione e all’Autorità le relative informazioni con l’appropriata periodicità. 2.   Previa consultazione dell’Autorità, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2 una metodologia comune per la raccolta di informazioni da parte degli Stati membri sull’assunzione a scopo dietetico di additivi alimentari nella Comunità.
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