Art. 27 · Monitoraggio dell’assunzione di additivi alimentari

Art. 27

Monitoraggio dell’assunzione di additivi alimentari

In vigore dal 16 dic 2008
Monitoraggio dell’assunzione di additivi alimentari 1.   Gli Stati membri provvedono al monitoraggio del consumo e dell’uso degli additivi alimentari con un approccio basato sui rischi e comunicano alla Commissione e all’Autorità le relative informazioni con l’appropriata periodicità. 2.   Previa consultazione dell’Autorità, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2 una metodologia comune per la raccolta di informazioni da parte degli Stati membri sull’assunzione a scopo dietetico di additivi alimentari nella Comunità.
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