Art. 26
Obbligo di informazione
In vigore dal 16 dic 2008
Obbligo di informazione
1. I produttori e gli utilizzatori di un additivo alimentare comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica che possa incidere sulla valutazione della sicurezza dell’additivo alimentare.
2. I produttori e gli utilizzatori di un additivo alimentare informano la Commissione, su sua richiesta, dell’uso reale di tale additivo alimentare. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1333:oj#art-26