Art. 38
Contenuto dei pareri e delle decisioni riguardanti la classificazione e l'etichettatura armonizzate nell'allegato VI, parte 3; accessibilità delle informazioni
In vigore dal 16 dic 2008
Contenuto dei pareri e delle decisioni riguardanti la classificazione e l'etichettatura armonizzate nell'allegato VI, parte 3; accessibilità delle informazioni
1. I pareri di cui all', paragrafo 4, e le decisioni adottate in applicazione dell', paragrafo 5, specificano per ogni sostanza almeno:
a)
l'identità della sostanza come specificato ai punti da 2.1 a 2.3.4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1907/2006;
b)
la classificazione della sostanza di cui all', con una motivazione;
c)
i limiti di concentrazione specifici o i fattori M, se del caso;
d)
gli elementi dell'etichetta di cui alle lettere d), e) e f) dell', paragrafo 1, per la sostanza, insieme a eventuali indicazioni di pericolo supplementari per la sostanza, stabilite conformemente all', paragrafo 1;
e)
ogni altro parametro che permetta di valutare il pericolo per la salute o l'ambiente delle miscele contenenti la sostanza pericolosa in questione o delle sostanze contenenti tali sostanze pericolose come impurezze, additivi e componenti identificati, se del caso.
2. Nel rendere pubblico un parere o una decisione di cui all', paragrafi 4 e 5, del presente regolamento si applicano l'articolo 118, paragrafo 2, e l'articolo 119 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Storico versioni
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