Art. 39
Ambito di applicazione
In vigore dal 16 dic 2008
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a:
a)
sostanze soggette a registrazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006;
b)
sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione dell', rispondenti ai criteri di classificazione come pericolose, che sono immesse sul mercato in quanto tali o in quanto componenti di una miscela oltre i limiti di concentrazione specificati nel presente regolamento o nella direttiva 1999/45/CE, se del caso, il che determina la classificazione della miscela come pericolosa.
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