Art. 39

Ambito di applicazione

In vigore dal 16 dic 2008
Ambito di applicazione Il presente capo si applica a: a) sostanze soggette a registrazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006; b) sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione dell', rispondenti ai criteri di classificazione come pericolose, che sono immesse sul mercato in quanto tali o in quanto componenti di una miscela oltre i limiti di concentrazione specificati nel presente regolamento o nella direttiva 1999/45/CE, se del caso, il che determina la classificazione della miscela come pericolosa.
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Ambito di applicazione (Art. 39 Regolamento (UE) 2008/1272) — Testo vigente | Portale Normativo