Art. 36
Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze
In vigore dal 16 dic 2008
Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze
1. Una sostanza che corrisponde ai criteri di cui all'allegato I per quanto segue è di norma oggetto di classificazione ed etichettatura armonizzate secondo l':
a)
sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1 (allegato I, punto 3.4);
b)
mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.5);
c)
cancerogenicità, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.6);
d)
tossicità per la riproduzione, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.7).
2. Una sostanza definibile come attiva ai sensi della direttiva 91/414/CEE o della direttiva 98/8/CE è di norma oggetto di classificazione ed etichettatura armonizzate. Per tali sostanze si applicano le procedure di cui all', paragrafi 1, 4, 5 e 6.
3. Se una sostanza risponde ai criteri relativi a classi di pericolo o differenziazioni diverse da quelle indicate al paragrafo 1 e non rientra nel paragrafo 2, una classificazione e un'etichettatura armonizzate in conformità dell' possono essere aggiunte all'allegato VI caso per caso, se è dimostrata la necessità di una tale azione a livello comunitario.
Storico versioni
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