Art. 36

Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze

In vigore dal 16 dic 2008
Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze 1.   Una sostanza che corrisponde ai criteri di cui all'allegato I per quanto segue è di norma oggetto di classificazione ed etichettatura armonizzate secondo l': a) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1 (allegato I, punto 3.4); b) mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.5); c) cancerogenicità, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.6); d) tossicità per la riproduzione, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.7). 2.   Una sostanza definibile come attiva ai sensi della direttiva 91/414/CEE o della direttiva 98/8/CE è di norma oggetto di classificazione ed etichettatura armonizzate. Per tali sostanze si applicano le procedure di cui all', paragrafi 1, 4, 5 e 6. 3.   Se una sostanza risponde ai criteri relativi a classi di pericolo o differenziazioni diverse da quelle indicate al paragrafo 1 e non rientra nel paragrafo 2, una classificazione e un'etichettatura armonizzate in conformità dell' possono essere aggiunte all'allegato VI caso per caso, se è dimostrata la necessità di una tale azione a livello comunitario.
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Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze (Art. 36 Regolamento (UE) 2008/1272) — Testo vigente | Portale Normativo