Art. 3

Manioca

In vigore dal 11 dic 2008
Manioca 1.   In deroga all’, primo comma, del regolamento (CE) n. 27/2008, per il 2009 le domande di titoli di importazione di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 non possono essere presentate né prima di lunedì 5 gennaio 2009 né dopo mercoledì 16 dicembre 2009 alle 13 (ora di Bruxelles). 2.   In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 27/2008, i titoli di importazione di manioca richiesti alle date indicate nell’allegato III del presente regolamento nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 sono rilasciati alle date indicate nel suddetto allegato III, fatte salve le eventuali misure adottate in applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
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