Art. 7

Titoli di esportazione con restituzione nei settori delle carni bovine e suine, delle uova e delle carni di pollame

In vigore dal 11 dic 2008
Titoli di esportazione con restituzione nei settori delle carni bovine e suine, delle uova e delle carni di pollame In deroga all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004, i titoli di esportazione le cui domande sono presentate nei periodi indicati nell’allegato IV del presente regolamento sono rilasciati nelle date che figurano a fronte di tali periodi nello stesso allegato. La deroga di cui al primo comma si applica a condizione che non sia stata presa, anteriormente alle suddette date di rilascio, nessuna delle misure particolari di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 633/2004.
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