Art. 1
Patate dolci
In vigore dal 11 dic 2008
Patate dolci
1. In deroga all’ del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2009 le domande di titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 non possono essere presentate né prima di martedì 6 gennaio 2009 né dopo martedì 15 dicembre 2009.
2. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di patate dolci richiesti alla data indicata nell’allegato I del presente regolamento nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 sono rilasciati alla data indicata nel suddetto allegato I, fatte salve le eventuali misure adottate in applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (18).
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