Art. 2
Fecola di manioca
In vigore dal 11 dic 2008
Fecola di manioca
1. In deroga all’articolo 9, primo comma, del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2009 le domande di titoli di importazione di fecola di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 non possono essere presentate né prima di martedì 6 gennaio 2009 né dopo martedì 15 dicembre 2009.
2. In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di fecola di manioca richiesti alla data indicata nell’allegato II del presente regolamento nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 sono rilasciati alla data indicata nel suddetto allegato II, fatte salve le eventuali misure adottate in applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Storico versioni
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