Art. 4

In vigore dal 28 nov 2008
1.   Le informazioni di cui agli non costituiscono condizioni complementari a quelle stabilite per la concessione delle restituzioni all'esportazione nei settori interessati. 2.   Quando è positiva, la risposta delle autorità russe di cui all', paragrafo 3, è considerata come prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.
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