Art. 2
In vigore dal 28 nov 2008
Gli esportatori che intendono beneficiare delle disposizioni di cui all', paragrafo 2, comunicano all'organismo centrale designato dallo Stato membro esportatore, per ciascuna dichiarazione di esportazione ed entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di scarico dei prodotti in Russia, le informazioni seguenti:
a)
il numero della dichiarazione di esportazione, l'ufficio doganale di esportazione e la data di espletamento delle formalità doganali di esportazione;
b)
la designazione dei prodotti con l'indicazione dei codici di prodotti a otto cifre della nomenclatura combinata;
c)
la quantità netta in chilogrammi;
d)
il numero del carnet TIR o il numero di riferimento del documento di transito interno russo DKD, o il numero della dichiarazione d'immissione in consumo in Russia TD1/IM40;
e)
il numero del container, ove del caso;
f)
il numero d'identificazione e/o il nome del mezzo di trasporto all'entrata della fornitura in Russia;
g)
il numero di licenza del deposito sottoposto a controllo doganale in cui è stato consegnato il prodotto in Russia;
h)
la data di consegna del prodotto presso il deposito sottoposto a controllo doganale in Russia.
Storico versioni
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