Art. 1

In vigore dal 28 nov 2008
Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle forniture di prodotti dei settori delle carni bovine e suine dei codici NC 0201 , 0202 e 0203 , a destinazione del territorio della Federazione russa («Russia»), per le quali le dichiarazioni di esportazione sono accompagnate da una domanda di restituzione all'esportazione. Il presente regolamento non si applica alle forniture di cui al primo comma inferiori a 3 000 chilogrammi.
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