Art. 3

In vigore dal 28 nov 2008
1.   L'organismo centrale dello Stato membro interessato menzionato all' trasmette le informazioni ricevute all'OLAF mediante posta elettronica, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento. 2.   L'OLAF trasmette alle autorità russe, non appena le riceve, le informazioni di cui all' e il numero d'identificazione per ciascuna operazione d'esportazione. 3.   L'OLAF comunica all'organismo centrale dello Stato membro interessato, secondo il caso, la risposta delle autorità doganali russe entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento o la mancanza di risposta delle autorità suindicate entro i due giorni lavorativi successivi alla fine del periodo di tre settimane fissato per la risposta delle autorità russe nel quadro dell'accordo amministrativo concluso con queste ultime.
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