Art. 18
Misure di esecuzione
In vigore dal 19 nov 2008
Misure di esecuzione
1. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, e che riguardano modifiche degli allegati I, II, IV e V, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
2. Vanno tenuti in debita considerazione sia il principio che i benefici derivanti dalle modifiche devono essere superiori ai costi delle stesse, sia il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.
Storico versioni
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