Art. 20

Deroga

In vigore dal 19 nov 2008
Deroga 1.   Qualora l’applicazione del presente regolamento al sistema statistico nazionale di uno Stato membro richieda adeguamenti significativi e possa causare notevoli problemi pratici la Commissione può concedere una deroga alla sua applicazione fino al 1o gennaio 2010 o, nel caso delle statistiche sugli ovini e sui caprini, fino al 1o gennaio 2011. 2.   Tali Stati membri ne informano la Commissione entro il 21 marzo 2009.
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