Art. 21
Abrogazione
In vigore dal 19 nov 2008
Abrogazione
1. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE sono abrogate.
2. I riferimenti alle direttive abrogate si considerano riferimenti al presente regolamento.
3. In deroga all’, paragrafo 2, uno Stato membro cui è stata concessa una deroga a norma dell’ continua ad applicare le disposizioni delle direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE per la durata del periodo di deroga.
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