Art. 21

Abrogazione

In vigore dal 19 nov 2008
Abrogazione 1.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE sono abrogate. 2.   I riferimenti alle direttive abrogate si considerano riferimenti al presente regolamento. 3.   In deroga all’, paragrafo 2, uno Stato membro cui è stata concessa una deroga a norma dell’ continua ad applicare le disposizioni delle direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE per la durata del periodo di deroga.
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