Art. 17

Valutazione della qualità e relazioni

In vigore dal 19 nov 2008
Valutazione della qualità e relazioni 1.   Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti criteri di valutazione della qualità: a) «pertinenza»: il grado in cui le statistiche soddisfano le esigenze attuali e potenziali degli utenti; b) «accuratezza»: la prossimità delle stime ai valori reali sconosciuti; c) «tempestività»: l’intervallo di tempo intercorrente fra la disponibilità delle informazioni e l’evento o il fenomeno che esse descrivono; d) «puntualità»: l’intervallo di tempo intercorrente fra la data del rilascio dei dati e la data prevista per la loro consegna; e) «accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati; f) «comparabilità»: la misurazione dell’incidenza delle differenze tra i concetti statistici applicati e tra gli strumenti e le procedure di misurazione quando si confrontano statistiche relative ad aree geografiche o settori diversi, o nel tempo; e g) «coerenza»: la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi. 2.   Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 1o luglio 2011, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi. 3.   Le relazioni sulla qualità descrivono: a) l’organizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento e la metodologia applicata; b) i livelli di precisione raggiunti per le indagini a campione di cui al presente regolamento; c) la qualità delle fonti diverse dalle indagini che sono state usate e d) la qualità delle previsioni di cui al presente regolamento. 4.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica metodologica o di altra natura suscettibile di influenzare in maniera considerevole le statistiche. Ciò deve avvenire entro tre mesi dell’entrata in vigore di tale modifica. 5.   Va tenuto presente il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.
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Valutazione della qualità e relazioni (Art. 17 Regolamento (UE) 2008/1165) — Testo vigente | Portale Normativo