Art. 17
Valutazione della qualità e relazioni
In vigore dal 19 nov 2008
Valutazione della qualità e relazioni
1. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti criteri di valutazione della qualità:
a)
«pertinenza»: il grado in cui le statistiche soddisfano le esigenze attuali e potenziali degli utenti;
b)
«accuratezza»: la prossimità delle stime ai valori reali sconosciuti;
c)
«tempestività»: l’intervallo di tempo intercorrente fra la disponibilità delle informazioni e l’evento o il fenomeno che esse descrivono;
d)
«puntualità»: l’intervallo di tempo intercorrente fra la data del rilascio dei dati e la data prevista per la loro consegna;
e)
«accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;
f)
«comparabilità»: la misurazione dell’incidenza delle differenze tra i concetti statistici applicati e tra gli strumenti e le procedure di misurazione quando si confrontano statistiche relative ad aree geografiche o settori diversi, o nel tempo; e
g)
«coerenza»: la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.
2. Ogni tre anni, e per la prima volta entro il 1o luglio 2011, gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi.
3. Le relazioni sulla qualità descrivono:
a)
l’organizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento e la metodologia applicata;
b)
i livelli di precisione raggiunti per le indagini a campione di cui al presente regolamento;
c)
la qualità delle fonti diverse dalle indagini che sono state usate e
d)
la qualità delle previsioni di cui al presente regolamento.
4. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica metodologica o di altra natura suscettibile di influenzare in maniera considerevole le statistiche. Ciò deve avvenire entro tre mesi dell’entrata in vigore di tale modifica.
5. Va tenuto presente il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.
Storico versioni
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