Art. 16

Termini di trasmissione

In vigore dal 19 nov 2008
Termini di trasmissione Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le previsioni sulla produzione di carne: a) entro il 15 febbraio per le previsioni per i bovini dall’inizio del primo semestre dell’anno in corso alla fine del primo semestre dell’anno successivo ed entro il 15 settembre per le previsioni dall’inizio del secondo semestre dell’anno in corso alla fine del secondo semestre dell’anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni due volte l’anno; b) entro il 15 febbraio per le previsioni per i bovini dall’inizio del primo semestre dell’anno in corso alla fine del secondo semestre dell’anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni una volta l’anno; c) entro il 15 febbraio per le previsioni per i suini dall’inizio del primo trimestre alla fine del quarto trimestre dell’anno in corso ed entro il 15 settembre per le previsioni dall’inizio del terzo trimestre dell’anno in corso alla fine del secondo trimestre dell’anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni due volte l’anno; d) entro il 15 febbraio per le previsioni per i suini dall’inizio del primo trimestre dell’anno in corso alla fine del secondo trimestre dell’anno successivo per gli Stati membri che formulano previsioni una volta l’anno; e) entro il 15 febbraio per le previsioni per gli ovini e i caprini dall’inizio del primo semestre dell’anno in corso alla fine del secondo semestre dell’anno in corso.
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