Art. 14

Frequenza e periodo di riferimento

In vigore dal 19 nov 2008
Frequenza e periodo di riferimento 1.   Le previsioni per i bovini sono formulate due volte l’anno da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri in cui la popolazione bovina è inferiore a 1 500 000 di capi possono formulare le previsioni in questione solo una volta l’anno. 2.   Le previsioni per i suini sono formulate due volte l’anno da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri in cui la cui popolazione suina è inferiore a 3 000 000 di capi possono formulare le previsioni in questione solo una volta l’anno. 3.   Le previsioni per gli ovini sono formulate una volta l’anno dagli Stati membri il cui patrimonio ovino è pari o superiore a 500 000 capi. 4.   Le previsioni per i caprini sono formulate una volta l’anno dagli Stati membri il cui patrimonio caprino è pari o superiore a 500 000 capi. 5.   Le previsioni si riferiscono: a) a tre semestri per i bovini e a quattro trimestri per i suini per gli Stati membri che formulano previsioni due volte l’anno; b) a quattro semestri per i bovini e a sei trimestri per i suini per gli Stati membri che formulano previsioni una volta l’anno; c) a due semestri per gli ovini e i caprini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1165:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo