Art. 12
Termini di trasmissione
In vigore dal 19 nov 2008
Termini di trasmissione
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici:
a)
sulle macellazioni nei macelli entro i 60 giorni successivi al periodo di riferimento;
b)
sulle macellazioni diverse da quelle effettuate nei macelli entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Storico versioni
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