Art. 12

Termini di trasmissione

In vigore dal 19 nov 2008
Termini di trasmissione Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici: a) sulle macellazioni nei macelli entro i 60 giorni successivi al periodo di riferimento; b) sulle macellazioni diverse da quelle effettuate nei macelli entro il 30 giugno dell’anno successivo.
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