Art. 21

Campo di applicazione

In vigore dal 18 nov 2008
Campo di applicazione Gli aiuti per la misura di cui all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 637/2008 sono concessi in base a criteri obiettivi e non discriminatori per compensare le perdite subite, compresa la perdita di valore dei macchinari specializzati per la raccolta che non possono essere utilizzati per altri fini.
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Campo di applicazione (Art. 21 Regolamento (UE) 2008/1145) — Testo vigente | Portale Normativo