Art. 19
Attività ammissibili
In vigore dal 18 nov 2008
Attività ammissibili
1. Le attività di informazione e di promozione sovvenzionabili sono le attività intese a indurre i consumatori ad acquistare il cotone prodotto nell’ambito dei sistemi di qualità di cui all’ o i prodotti ottenuti prevalentemente da tale cotone.
Tali attività mettono in luce le caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i peculiari metodi di produzione e la tutela dell’ambiente prescritta dal sistema di qualità e possono comprendere la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di cui trattasi. In queste attività rientrano in particolare l’organizzazione di fiere ed esposizioni e/o la partecipazione alle stesse, le campagne di pubbliche relazioni e la pubblicità attraverso i vari canali di comunicazione o presso i punti vendita.
2. Possono beneficiare dell’aiuto soltanto attività di informazione, promozione e pubblicità sul mercato interno.
Tali attività non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dal sistema di qualità istituito dal regolamento (CE) n. 510/2006. L’origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che i riferimenti all’origine siano secondari rispetto al messaggio principale.
Non sono sovvenzionabili le attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.
3. Se le attività di cui al paragrafo 1 riguardano un prodotto tutelato dai sistemi di qualità comunitari istituiti dal regolamento (CE) n. 834/2007 o dal regolamento (CE) n. 510/2006, il materiale informativo, promozionale e/o pubblicitario reca il logo comunitario previsto da tali sistemi.
4. Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario redatto nell’ambito di un’attività sovvenzionata sia conforme alla normativa comunitaria. A tale scopo, i beneficiari trasmettono all’autorità competente dello Stato membro le bozze di detto materiale.
Storico versioni
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