Art. 22

Contributo comunitario

In vigore dal 18 nov 2008
Contributo comunitario 1.   Gli Stati membri stabiliscono il livello dell’aiuto da concedere nell’ambito della misura di cui all’. L’importo massimo di tale aiuto non supera le perdite subite ed è limitato a 10 EUR per tonnellata di cotone non sgranato, raccolto per contratto nella campagna di commercializzazione 2005/2006 e consegnato a uno stabilimento di sgranatura da smantellare a norma dall’. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari del sostegno soddisfino i criteri di cui all’, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 637/2008.
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