Art. 6

Ammissione quali garanzie idonee delle attività subordinate coperte da adeguate garanzie

In vigore dal 23 ott 2008
Ammissione quali garanzie idonee delle attività subordinate coperte da adeguate garanzie 1.   Il requisito di non subordinazione relativo all’idoneità delle attività negoziabili come garanzia ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, come descritte nella Sezione 6.2.1 delle Caratteristiche generali, non si applica quando un garante finanziariamente solido presti una garanzia incondizionata ed irrevocabile, esigibile a prima richiesta su tali attività, così come successivamente definito nella Sezione 6.3.2 delle Caratteristiche generali. 2.   Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 10 % è imposto dall’Eurosistema su tutte tali attività con un’ulteriore diminuzione della valutazione del 5 % nel caso di valutazione teorica.
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