Art. 8
Ulteriori misure di attuazione
In vigore dal 23 ott 2008
Ulteriori misure di attuazione
Il Consiglio direttivo ha delegato al Comitato esecutivo il compito di prendere ulteriori decisioni che siano necessarie per l’attuazione della propria decisione del 15 ottobre 2008.
Storico versioni
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