Art. 5

Ammissione di garanzie con valutazione del merito di credito pari e superiore a «BBB-» quali garanzie idonee

In vigore dal 23 ott 2008
Ammissione di garanzie con valutazione del merito di credito pari e superiore a «BBB-» quali garanzie idonee 1.   Il requisito minimo applicato dall’Eurosistema per valutare lo standard di credito delle attività idonee come garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema è una valutazione del merito di credito equivalente a «BBB-». Tale modifica del requisito della valutazione credito si applica sia alle attività negoziabili che alle attività non negoziabili, ad eccezione dei titoli garantiti da attività, descritti nella Sezione 6.3 delle Caratteristiche generali, per i quali il requisito di un elevato standard di credito rimane immutato. 2.   Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 5 % è imposto dall’Eurosistema su tutte le attività idonee con una valutazione del merito di credito inferiore a «A-».
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