Art. 3
Ammissione di prestiti sindacati disciplinati dal diritto inglese quali garanzie idonee
In vigore dal 23 ott 2008
Ammissione di prestiti sindacati disciplinati dal diritto inglese quali garanzie idonee
1. I prestiti sindacati, descritti nella Sezione 6.2.2 delle Caratteristiche generali, disciplinati dal diritto inglese costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.
2. Inoltre, il requisito stabilito nella Sezione 6.2.2 delle Caratteristiche generali, secondo cui il numero complessivo di leggi nazionali applicabili: i) alla controparte; ii) al creditore; iii) al debitore; iv) al garante (se del caso); v) al contratto di credito; e vi) al contratto di mobilizzazione non possa essere superiore a due, è modificato nel caso dei prestiti sindacati in modo che il numero complessivo di leggi applicabili non possa essere superiore a tre.
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