Art. 1
Ampliamento di taluni criteri di idoneità delle garanzie
In vigore dal 23 ott 2008
Ampliamento di taluni criteri di idoneità delle garanzie
1. I criteri di idoneità per le garanzie stabiliti nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2000/7 (di seguito denominato «Caratteristiche generali») sono ampliati in conformità degli articoli da 2 a 7.
2. Nel caso in cui vi siano discrepanze tra il presente regolamento e le Caratteristiche generali, come attuate a a livello nazionale da parte delle BCN, prevale il primo. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni delle Caratteristiche generali senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nel presente regolamento.
Storico versioni
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