Art. 4
Ammissione di strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie, che sono negoziati in taluni mercati non regolamentati, quali garanzie idonee
In vigore dal 23 ott 2008
Ammissione di strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie, che sono negoziati in taluni mercati non regolamentati, quali garanzie idonee
1. Gli strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie che sono negoziati in taluni mercati non regolamentati specificati dalla BCE costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.
2. Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 5 % è imposto dall’Eurosistema su tutti gli strumenti di debito di tale sorta.
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