Art. 4

In vigore dal 23 ott 2008
1.   Il certificato d’identificazione e le relative copie sono rilasciati dall’ufficio doganale nel quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione. 2.   L’ufficio doganale di cui al paragrafo 1 appone il proprio visto sul certificato originale, nella casella all’uopo riservata, e lo consegna all’interessato, conservandone una copia.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2008/1041 — Testo vigente | Portale Normativo