Art. 4
In vigore dal 23 ott 2008
1. Il certificato d’identificazione e le relative copie sono rilasciati dall’ufficio doganale nel quale vengono espletate le formalità doganali di esportazione.
2. L’ufficio doganale di cui al paragrafo 1 appone il proprio visto sul certificato originale, nella casella all’uopo riservata, e lo consegna all’interessato, conservandone una copia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1041:oj#art-4