Art. 1
In vigore dal 23 ott 2008
1. Il presente regolamento stabilisce alcune modalità di applicazione relative all’esportazione in Canada di 5 000 tonnellate, per anno civile, di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di origine comunitaria, che beneficiano di un trattamento speciale.
2. Le carni di cui al paragrafo 1 devono soddisfare alle condizioni sanitarie richieste dal Canada e provenire da animali macellati meno di due mesi prima dell’espletamento delle formalità doganali di esportazione.
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