Art. 2
In vigore dal 23 ott 2008
Al momento dell’espletamento delle formalità doganali di esportazione, il certificato d’identificazione definito all’ viene rilasciato, a richiesta dell’interessato, su presentazione del titolo di esportazione rilasciato conformemente alle disposizioni dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 382/2008 e di un certificato veterinario che indichi la data di macellazione degli animali da cui provengono le carni.
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