Art. 3
In vigore dal 23 ott 2008
1. Il certificato d’identificazione è redatto in un originale e almeno una copia su un formulario il cui modello figura all’allegato I.
Il certificato è stampato in inglese, su carta bianca di formato 210 × 297 mm. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d’ordine assegnato dall’ufficio doganale di cui all’.
Oltre che in lingua inglese, gli Stati membri esportatori possono esigere che il certificato utilizzato nel loro territorio venga stampato anche nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.
2. Le copie recano lo stesso numero d’ordine dell’originale. L’originale e le copie sono compilati a macchina o a mano; in quest’ultimo caso devono essere compilati a penna, in stampatello.
Storico versioni
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