Art. 10
Misure di esecuzione
In vigore dal 22 ott 2008
Misure di esecuzione
1. Le seguenti misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2:
a)
le modifiche dell’elenco delle fonti dei dati (, paragrafo 3);
b)
le modifiche delle statistiche nazionali e dei chiarimenti o delle definizioni applicabili (, paragrafo 3);
c)
le modifiche delle disposizioni in merito alla trasmissione (, paragrafo 3);
d)
istituzione e modifiche delle statistiche nucleari annuali (, secondo comma);
e)
modifiche delle statistiche sulle energie rinnovabili (, paragrafo 2);
f)
istituzione e modifiche delle statistiche sul consumo energetico finale (, paragrafo 3).
2. Esenzioni o deroghe supplementari (, paragrafo 4) sono concesse secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
3. Dev’essere tenuto in debita considerazione il principio secondo cui gli oneri di relazione e i costi aggiuntivi devono restare contenuti entro limiti ragionevoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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