Art. 6
In vigore dal 30 lug 2008
Nel regolamento (CE) n. 558/2007 è inserito il seguente articolo 9 bis:
«Articolo 9 bis
1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
entro il 31 agosto successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;
b)
entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.
2. Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale.
Tuttavia, per i periodi contingentali che iniziano a partire dal 1o luglio 2009 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1o luglio 2009 a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006.
3. Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, i quantitativi sono espressi in capi e per categoria di prodotto, come indicato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008 (*8) della Commissione.
(*8)
GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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