Art. 5

In vigore dal 30 lug 2008
Nel regolamento (CE) n. 545/2007 è inserito il seguente articolo 11 bis: «Articolo 11 bis 1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro il 10 di ogni mese, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale; b) entro il 31 ottobre 2008, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati. 2.   Entro il 31 ottobre 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale di importazione. 3.   Nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso del prodotto, per numero d’ordine e per categoria di prodotto, come indicato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008 (*7) della Commissione. (*7)   GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.» "
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Art. 5 Regolamento (UE) 2008/749 — Testo vigente | Portale Normativo