Art. 2
In vigore dal 30 lug 2008
Il regolamento (CE) n. 2092/2004 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Salvo diversa disposizione del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 (*2) della Commissione, del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 (*3) della Commissione e del regolamento (CE) n. 382/2008 (*4) della Commissione.
(*2)
GU L 114 dell' 26.4.2008, pag. 3."
(*3)
GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13."
(*4)
GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.»;"
2)
è inserito il seguente articolo 7 bis:
«Articolo bis
1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
entro il 28 febbraio successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;
b)
entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.
2. Entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale.
Tuttavia, per i periodi contingentali che iniziano a partire dal 1o gennaio 2009 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1o gennaio 2009 a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006.
3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, sono effettuate in conformità degli allegati IV, V e VI del presente regolamento e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.»;
3)
sono aggiunti gli allegati IV, V e VI figuranti nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:749:oj#art-2