Art. 2

In vigore dal 30 lug 2008
Il regolamento (CE) n. 2092/2004 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Salvo diversa disposizione del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 (*2) della Commissione, del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 (*3) della Commissione e del regolamento (CE) n. 382/2008 (*4) della Commissione. (*2)   GU L 114 dell' 26.4.2008, pag. 3." (*3)   GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13." (*4)   GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.»;" 2) è inserito il seguente articolo 7 bis: «Articolo bis 1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro il 28 febbraio successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale; b) entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati. 2.   Entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale. Tuttavia, per i periodi contingentali che iniziano a partire dal 1o gennaio 2009 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a partire dal 1o gennaio 2009 a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006. 3.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, sono effettuate in conformità degli allegati IV, V e VI del presente regolamento e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.»; 3) sono aggiunti gli allegati IV, V e VI figuranti nell’allegato II del presente regolamento.
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