Art. 4
In vigore dal 30 lug 2008
Nel regolamento (CE) n. 529/2007 è inserito il seguente articolo 8 bis:
«Articolo 8 bis
1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
entro il 10 di ogni mese, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;
b)
entro il 31 ottobre 2008, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione “nulla”, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.
2. Entro il 31 ottobre 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale di importazione.
3. Nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso del prodotto e per categoria di prodotto, come indicato nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008 (*6) della Commissione.
(*6)
GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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