Art. 5

In vigore dal 25 lug 2008
Nelle fattispecie di cui all'articolo 39, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, i prodotti spediti verso un altro Stato membro in un'operazione di trasferimento sono accompagnati dall'esemplare di controllo T5, di cui agli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4). L'esemplare di controllo T5 è rilasciato dall'organismo pagatore od organismo d'intervento che spedisce i prodotti e reca, nella casella 104, una delle diciture riportate nell'allegato II del presente regolamento. La casella n. 107 reca il numero del presente regolamento. Lo Stato membro può autorizzare il rilascio dell'esemplare di controllo T5 da parte di un'autorità all'uopo designata anziché da parte dell'organismo pagatore od organismo d'intervento. L'esemplare di controllo T5 è rinviato direttamente all'organismo pagatore od organismo d'intervento che ha spedito i prodotti, previo adeguato controllo e apposizione della dicitura da parte dell'organismo pagatore od organismo d'intervento dello Stato membro al quale sono trasferiti i prodotti.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2008/720 — Testo vigente | Portale Normativo