Art. 4
In vigore dal 25 lug 2008
1. Quando i prodotti detenuti da un organismo pagatore o organismo d'intervento e immagazzinati in un paese terzo vengono successivamente reimportati nello Stato membro da cui dipende detto organismo, senza essere stati venduti:
a)
la reimportazione è disciplinata dall'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007; e
b)
non deve essere presentato alcun titolo d'importazione.
2. All'ufficio doganale di reimportazione sono inoltre presentati i seguenti documenti:
a)
la copia vistata della dichiarazione di esportazione rilasciata per l'esportazione dei prodotti nel paese terzo di immagazzinaggio, ovvero una copia o fotocopia del documento, certificata conforme dall'ufficio doganale che ha rilasciato l'originale;
b)
un documento rilasciato dall'organismo pagatore o dall'organismo d'intervento detentore, contenente le indicazioni di cui all', lettere da a) a d).
Tali documenti sono conservati dall'ufficio doganale di reimportazione.
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