Art. 4

In vigore dal 25 lug 2008
1.   Quando i prodotti detenuti da un organismo pagatore o organismo d'intervento e immagazzinati in un paese terzo vengono successivamente reimportati nello Stato membro da cui dipende detto organismo, senza essere stati venduti: a) la reimportazione è disciplinata dall'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007; e b) non deve essere presentato alcun titolo d'importazione. 2.   All'ufficio doganale di reimportazione sono inoltre presentati i seguenti documenti: a) la copia vistata della dichiarazione di esportazione rilasciata per l'esportazione dei prodotti nel paese terzo di immagazzinaggio, ovvero una copia o fotocopia del documento, certificata conforme dall'ufficio doganale che ha rilasciato l'originale; b) un documento rilasciato dall'organismo pagatore o dall'organismo d'intervento detentore, contenente le indicazioni di cui all', lettere da a) a d). Tali documenti sono conservati dall'ufficio doganale di reimportazione.
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