Art. 3
In vigore dal 25 lug 2008
Il documento di cui all' è rilasciato dal competente organismo pagatore od organismo d'intervento dello Stato membro di partenza; esso è contrassegnato da un numero e reca quanto segue:
a)
la descrizione dei prodotti ed eventualmente qualsiasi altra indicazione necessaria ai fini del controllo;
b)
il numero, la natura ed eventualmente i marchi e i numeri distintivi dei colli;
c)
la massa lorda e la massa netta dei prodotti;
d)
il riferimento all' articolo 39 del regolamento (CE) 1234/2007 con la precisazione che i prodotti sono destinati all'immagazzinamento;
e)
l'indirizzo del luogo di immagazzinamento previsto.
In caso di applicazione dell', tale documento è conservato dall'ufficio doganale in cui è stata presentata la dichiarazione di esportazione, mentre una copia di esso accompagna il prodotto.
Storico versioni
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