Art. 2
In vigore dal 25 lug 2008
Nella fattispecie di cui all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, quando i prodotti vengono esportati verso un paese terzo per esservi immagazzinati, il documento previsto nell' del presente regolamento e la dichiarazione di esportazione sono presentati all'ufficio doganale competente nello Stato membro in cui è situato l'organismo pagatore o l'organismo d'intervento detentore.
La dichiarazione di esportazione e, se del caso, il documento di transito comunitario esterno o il documento nazionale equivalente, recano una delle diciture riportate nell'allegato I.
Ai fini delle relative formalità doganali, non è richiesto il titolo d'esportazione.
Storico versioni
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