Art. 10
Aiuto al finanziamento di compensazioni socioeconomiche per la gestione della flotta
In vigore dal 22 lug 2008
Aiuto al finanziamento di compensazioni socioeconomiche per la gestione della flotta
Gli aiuti per il finanziamento di misure socioeconomiche sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
a)
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all’, paragrafo 3, e all’ del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’ del regolamento (CE) n. 498/2007; e
b)
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.
Storico versioni
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