Art. 12
Aiuti per misure idroambientali
In vigore dal 22 lug 2008
Aiuti per misure idroambientali
Gli aiuti per la concessione di indennità compensative per l’uso in acquacoltura di metodi di produzione che contribuiscono a proteggere e migliorare l’ambiente e a preservare la natura sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
a)
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’ del regolamento (CE) n. 498/2007; e
b)
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:736:oj#art-12