Art. 11
Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura
In vigore dal 22 lug 2008
Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura
Gli aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
a)
tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e agli del regolamento (CE) n. 498/2007; e
b)
il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006.
Storico versioni
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